Fonte:
CIP - MINORANZE
LINGUISTICHE
Regolamento di attuazione della legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante
norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche
(G.U. 13 settembre 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.1
Aspetti generali
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.17
della legge 15 dicembre 1999, n.482, in seguito denominata
“legge”.
2. Destinatari di detto regolamento sono i soggetti indicati dalla
legge, fatto salvo quanto previsto dall’art.18, comma 1, della
legge medesima. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, fino
all’entrata in vigore delle norme di attuazione degli statuti, le
disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a
statuto speciale, se più favorevoli alla minoranza delle norme
previste dai rispettivi statuti e ordinamenti.
3. L’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica
previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza
stessa è storicamente radicata e comunque in cui la lingua
ammessa a tutela è la modalità di espressione di un
numero di persone tale da giustificare l’adozione delle varie
misure protettive e promozionali previste dalla legge. Entro novanta
giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i
comuni, sono tenuti a pronunciarsi sulla delimitazione dell'ambito
territoriale con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
stabiliti dagli organismi europei ed internazionali. Lo stesso termine
decorre dalla comunicazione della avvenuta consultazione di cui al
comma 2 dell'articolo 3 con la quale la popolazione residente el comune
si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione territoriale
in cui si applicano le disposizini di tutela. La presenza si presume
quando il comune, o parte di esso, sia incluso nella delimitazione
territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore
all'entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente
alle lingue ammesse a tutela dall’art. 2 della legge. Entro
quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione
territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli
provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – ed al
Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale per i problemi
delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché alla
Regione interessata.
4. Le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge,
nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge medesima,
entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di
coordinamento e di proposta, ne danno comunicazione per il
riconoscimento alle amministrazioni previste al comma 3 del presente
articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta di minoranze
già istituiti, la comunicazione avviene entro il 31 dicembre
2000 [2001].
Art. 2
Uso della lingua delle minoranze nelle
scuole materne elementari e secondarie di primo grado
1. Al fine di assicurare l’apprendimento della lingua ammessa a
tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della
legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
Tecnologica, entro un anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento e nell’ambito della propria autonomia e competenza
indica i criteri generali per l’attuazione delle misure contenute
nell’articolo 4 della legge.
2. Le istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge,
nell’ambito della propria autonomia, prevista dall’art. 21,
commi 5,8,9,10 e 1 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dei criteri di cui
al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle
Università delle regioni interessate, possono avviare una fase
di sperimentazione con l’attivazione di corsi di insegnamento di
cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a
partire dall’avvenuta comunicazione da parte dei soggetti di cui
al comma 1.
3. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono
essere escluse le istituzioni scolastiche che usino la lingua slovena
nelle province di Trieste e Gorizia, ovvero quelle che già usino
in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.
Art. 3
Iniziative in ambito universitario a
favore della lingua delle minoranze
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
favoriranno le attività di ricerca, formazione, aggiornamento
professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità
della legge prevedendo, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate,
percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e
l'attivazione di corsi universitari sulla lingua e la cultura delle
minoranze di cui all’art.2 della legge. A tal fine, nel pieno
rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e
delle istituzioni scolastiche delle regioni interessate, i suddetti
Ministeri concorrono in sede di coordinamento interministeriale, entro
un anno dall'adozione del presente Regolamento, a definire un quadro
formativo di riferimento.
2. Le Università delle regioni interessate potranno avviare una
fase di sperimentazione dei relativi corsi universitari per una durata
massima di tre anni, a decorrere dalla data dell’avvenuta
adozione da parte dei consigli provinciali delle delimitazioni
territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, della legge. Le
specifiche modalità della sperimentazione, anche al fine di
definire il quadro formativo di riferimento, potranno essere previste
in appositi accordi di programma o in specifiche convenzioni con altre
istituzioni.
3.. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono
essere escluse le Università che abbiano già istituito in
via sperimentale o permanente corsi delle lingue ammesse a tutela.
Art. 4
Uso della lingua delle minoranze da
parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane,
province e regioni
1. Al fine di garantire l’immediata traduzione in lingua
italiana, nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3, della
legge, l’ente locale o la regione debbono assicurare la presenza
di personale interprete qualificato.
2. In materia di verbalizzazione si fa ricorso alle apposite
disposizioni contenute negli statuti degli enti locali e nei
regolamenti interni dei consigli regionali.
3. La presenza della condizione, di cui all’articolo 7, comma 2,
della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli
organi deliberanti delle comunità montane, delle province, e
delle regioni.
Art. 5
Pubblicazione degli atti ufficiali
dello Stato nella lingua ammessa a tutela
Le giunte comunali, nell’ambito dei territori individuati ai
sensi dell’articolo 3 della legge, in seguito
all’autorizzazione ricevuta, anche in sede di approvazioone o di
variazione del bilancio dai Consigli comunali per la pubblicazione
nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali nonché degli enti pubblici non
territoriali, si avvarranno per la traduzione di tali atti di
traduttori qualificati.
Art. 6
Uso orale e scritto delle lingue
ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni
1. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli uffici delle
pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all’articolo 3 della
legge medesima, istituiscono almeno uno sportello tu per i cittadini
che utilizzano la lingua ammessa a tutela, e possono prevedere
indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua
italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità
grafica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate valutano, anche di concerto
e nel quadro di un programma di misure coordinate, sentite le
istituzioni di cui all'art. 16 della Legge e nell’ambito dei
criteri definiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 8,
l’opportunità di modulare gli interventi finanziari ed
organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della
lingua.
3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per le
finalità di cui all’articolo 9, comma 2, della legge,
possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e
professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri
soggetti istituzionali, al fine di reperire e formare personale in
grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero
consorziarsi tra loro per le medesime suindicate finalità.
4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in
lingua italiana. In attuazione dell'art. 9 della legge, gli enti locali
possono, con norma statutaria e/o regolamentare, disciplinare l'uso
scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive
amministrazioni/ Tutte le forme di pubblicità degli atti
previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la
possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.
Art. 7
Riconoscimento del diritto al
ripristino dei nomi originari
1. La documentazione da allegare alla domanda per il riconoscimento del
diritto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, è
quella prevista dalla normativa vigente che disciplina detta materia.
2. Il periodo di novanta giorni entro cui si deve concludere il
procedimento con l’emanazione del provvedimento prefettizio di
cui all’art.11, comma 2, della legge, si intende non comprensivo
di eventuali impugnative e ricorsi avversi allo stesso.
Art. 8
Adempimenti
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Ministro per gli affari
regionali, sentito il Comitato consultivo istituito con proprio decreto
il 17 marzo 2000, definisce con decreto i criteri per la ripartizione
dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge.
2. Le amministrazioni dello Stato debbono trasmettere, a pena di
decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali
– un programma dettagliato degli interventi relativi agli
adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge, quantificando
contestualmente il fabbisogno di personale interprete.
3. Gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti
locali e le aziende sanitarie locali trasmettono, a pena di decadenza,
alle regioni interessate per territorio e, per conoscenza, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari regionali – entro il 30 giugno di ogni anno, un programma
dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla
legge, quantificando contestualmente il fabbisogno di personale
interprete.
4. Entro il 30 settembre le Regioni trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali
– i programmi di cui al comma 3.
5. Entro il 31 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentite le amministrazioni interessate, sono ripartite le
somme previste dagli articoli 9 e 15 alla amministrazioni statali e
alle Regioni, sulla base dei programmi presentati.
6. Entro la fine dell’anno la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti alle Regioni,
nonché al trasferimento alle stesse delle somme spettanti agli
altri soggetti di cui al comma 3 prelevate dai fondi di cui agli
articoli 9 e 15.
7. Entro la fine dell’anno le Regioni provvedono a liquidare agli
altri soggetti di cui al comma 3 le somme ad essi spettanti.
8. Il Ministro del Tesoro, con apposito decreto di variazione, provvede
ad assegnare alle amministrazioni statali le somme alle stesse
destinate riducendo in proporzione lo stanziamento dei capitoli
iscritti sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento affari regionali.
9. La rendicontazione prevista dall’articolo 15, comma 3, della
legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi
degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati
nell’anno precedente, ivi inclusi i risultati conseguiti.
10. L’applicazione dell’articolo 10 della legge è
disciplinata da apposite disposizioni contenute negli statuti degli
enti locali interessati.
Art. 9
Interpreti e traduttori
1. In materia di incarichi agli interpreti e traduttori, si applicano
le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, anche sotto il
profilo del trattamento economico, che disciplinano il loro rapporto di
lavoro.
Art.
10
Contratto di servizio con la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 12 della legge la
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché il
conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel
territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della
società stessa cui sono attribuite le attività di tutela
della minoranza.
2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono
adeguati, in
sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
Art.
11
Comitato Tecnico Consultivo
1. Il Ministro per gli affari regionali ogni qual volta lo ritenga
opportuno e, comunque almeno due volte l'anno, consulta, ai fini della
applicazione della legge l'apposito Comitato Tecnico consultivo
istituito con proprio decerto il 17 marzo 2000
Art.
12
Disposizione transitoria
1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, la
ripartizione dei fondi, di cui all’articolo 8, i termini di cui
ai commi 2, 3 dell’articolo 8, sono rispettivamente fissati in
tre mesi dalla data in entrata in vigore del presente regolamento; i
termini di cui ai commi 4, 4, 6 dell’articolo 8 sono fissati
rispettivamente in quattro, cinque e sei mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento.
