L’Altra
Sicilia, da anni in prima linea nella tutela della dignità e
degli interessi del Popolo Siciliano,
ha
inteso farsi portatrice di una grande campagna politica, culturale,
economica e sociale che segni l’inizio della riscossa della Nostra
Isola, condensata in una Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo
Siciliano.
In questo invio trovate l’elenco non
commentato dei Venti Punti ed il progetto di Nuovo
Statuto-Trattato-Costituzione con il quale si conclude la medesima
Carta.
I
Siciliani che volessero ricevere la Carta nella versione
integrale
sono
pregati di richiederla all'indirizzo telematico circolo_as@yahoo.it.
Legge
costituzionale sul “Trattato Confederale tra Sicilia e Italia”
Art. 1 –
Lo Stato di Sicilia e la Repubblica Italiana sono unite dalla presente
legge costituzionale, i cui rapporti sono regolati dal successivo
“Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia”.
Lo stesso
Statuto ha valore di Legge Fondamentale per l’ordinamento giuridico
interno dello Stato di Sicilia; nell’ordinamento costituzionale
italiano esso è legge costituzionale speciale che prevale
rispetto alle altre leggi costituzionali, compresa la Costituzione
della Repubblica Italiana, eccezion fatta per i principi fondamentali
di questa, impliciti ed espliciti, che non escludano che della
Repubblica Italiana possa far parte uno Stato sovrano con un rapporto
di tipo confederale.
La
presente legge, modificando in maniera fondante la forma di Stato della
Repubblica Italiana, non è soggetta al giudizio della Corte
Costituzionale.
Art. 2 –
I cittadini dello Stato di Sicilia sono di diritto cittadini della
Repubblica Italiana; i cittadini italiani acquistano la cittadinanza
siciliana con la residenza nel territorio dello Stato di Sicilia.
Sono
altresí di diritto cittadini dello Stato di Sicilia i cittadini
italiani nati in Sicilia ed ovunque residenti, nonché, a
richiesta degli aventi titolo, i discendenti di Siciliani secondo legge
dello Stato di Sicilia ratificata dal Parlamento della Repubblica
Italiana.
Le acque
territoriali italiane e la piattaforma continentale connessa
appartengono alla sovranità italiana per tutto ciò che
concerne i rapporti internazionali; la normativa relativa al loro
sfruttamento economico e, in genere, ogni forma di gestione delle
stesse sono devolute alla sovranità dello Stato di Sicilia; un
accordo tra il Governo Siciliano e quello Italiano definirà i
limiti di competenza dello Stato di Sicilia lungo lo Stretto di Messina
tenendo conto delle distanze delle acque territoriali italiane dalle
coste calabresi e siciliane.
Art. 3 –
La Repubblica Italiana riconosce e tutela il successivo “Statuto
Costituzionale dello Stato di Sicilia”:
Statuto
Costituzionale dello Stato di Sicilia
Art. 1 –
La Sicilia con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria
è costituita in Stato autonomo e sovrano, confederato con la
Repubblica Italiana, fornito di personalità giuridica, sulla
base dei principi democratici che ispirano la vita dello Stato
Italiano, nel rispetto dei diritti e doveri dei cittadini sanciti nella
Costituzione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano, e nel rispetto degli obblighi internazionali
assunti dallo Stato Italiano e dei fondamentali diritti dell’uomo.
Lo Stato
di Sicilia ha come stemma lo scudo inquartato con le due aquile reali
ai lati e le bande giallo-rosse in alto e in basso, sormontato dalla
corona del Regno di Sicilia, come bandiera la Trinacria su sfondo
rosso, in alto e a destra sopra la diagonale, e giallo, in basso e a
sinistra sotto la diagonale.
La
città di Palermo è Capitale dello Stato.
Lingua
ufficiale dello Stato è la lingua italiana; lo Stato di Sicilia
tutela la minoranza di lingua albanese e promuove lo sviluppo della
lingua nazionale siciliana da affiancare alla lingua italiana come
lingua amministrativa, come lingua di studio nella scuola dell’obbligo,
come strumento di comunicazione nell’informazione, nei mezzi di
comunicazione, nello spettacolo, nella cultura; promuove altresí
la conoscenza delle lingue della Unione Europea.
Titolo I
Organi dello
Stato
Art. 2 –
Organi dello Stato sono: il Parlamento, il Presidente dello Stato, il
Consiglio di Governo, l’Alta Corte, il Commissario della Repubblica
Italiana, la Deputazione di Sicilia.
Nessun
cittadino siciliano può far parte dei suddetti organi se
è titolare, sotto qualunque forma e secondo quanto stabilito con
legge dello Stato di Sicilia, di poteri di governo o di interessi
dominanti in enti pubblici e privati che traggono il loro sostentamento
da concessioni, convenzioni, finanziamenti, appalti e simili istituti
da parte dello Stato medesimo.
L’incompatibilità
è estesa ai piú stretti parenti o affini secondo legge
dello Stato di Sicilia.
Sezione I
Parlamento
Art. 3 –
Il Parlamento ed i singoli parlamentari rappresentano il Popolo
Siciliano ed essi sono gli interpreti istituzionali della
sovranità popolare; sono altresí possibili forme di
diretta democrazia ad integrazione della fondamentale funzione
esercitata dal Parlamento secondo quanto previsto da questo Statuto
Costituzionale.
Il
Parlamento è costituito da due Camere: la Camera dei Comuni e la
Camera dei Pari.
La prima,
composta da novanta Rappresentanti, è eletta ogni quattro anni a
suffragio universale diretto e segreto, secondo legge emanata dalla
medesima Camera in base ad un sistema che consenta la formazione di una
stabile maggioranza ed un’adeguata rappresentanza dell’opposizione; la
medesima legge provvede a garantire un’adeguata rappresentanza dei
Siciliani non residenti nel territorio dello Stato di Sicilia.
La
seconda, composta da sessanta Pari, è eletta: per due terzi ogni
sei anni, secondo legge emanata dalla Camera dei Comuni, tra le
associazioni di categorie produttive, degli enti pubblici e privati,
dell’associazionismo piú rappresentativo, per un terzo a vita e per
cooptazione da parte della stessa Camera dei Pari, tra i cittadini
Siciliani di età maggiore di cinquanta anni che si siano
distinti particolarmente nella scienza, nella cultura e nella vita
politica e sociale secondo quanto stabilito da legge approvata dalla
Camera dei Comuni.
Art. 4 –
Le elezioni alle Camere sono indette dal Presidente dello Stato con
decreto e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica
successiva al compimento dei periodi di cui al precedente articolo.
Il
decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
votazione.
La nuova
Camera dei Comuni e la Camera dei Pari rinnovata per due terzi si
riuniscono in seduta comune entro venti giorni dalla proclamazione
degli eletti su convocazione del Presidente dello Stato che vi tiene il
suo discorso inaugurale.
Art. 5 –
Le Camere eleggono nel loro seno il Presidente, due Vicepresidenti, i
Segretari e le Commissioni permanenti secondo i loro regolamenti
interni, che contengono altresí le disposizioni circa
l’esercizio delle funzioni spettanti alle Camere.
Nelle
sedute comuni del Parlamento prevalgono i regolamenti e gli organi
della Camera dei Comuni.
Art. 6 –
I Parlamentari, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro
funzioni, prestano nella loro Camera il giuramento di esercitarle col
solo scopo della tutela degli interessi della Sicilia e nel rispetto
del presente Statuto Costituzionale.
Art. 7 –
I Parlamentari non sono sindacabili per i voti dati e per le opinioni
espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
La legge
regola la decadenza dal rango di parlamentare per assenteismo.
Art. 8 –
I Parlamentari hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e
di mozione in seno al Parlamento.
Art. 9 –
In caso di persistente impossibilità di funzionamento, le Camere
possono essere sciolte dal Presidente dello Stato, il quale indice, nel
termine di tre mesi, nuove elezioni.
In caso
di minaccia all’integrità dello Stato Italiano o di persistente
violazione dello Statuto, il Commissario della Repubblica Italiana o il
Capo dello Stato Italiano possono proporre al Governo Italiano lo
scioglimento ai sensi del precedente comma e con indizione, da parte
del Presidente dello Stato e nel termine di due mesi, di nuove elezioni.
Il
decreto di scioglimento deve essere, in ogni caso, preceduto da
delibera del Parlamento dello Stato Italiano.
Sezione II
Presidente
dello Stato
Art. 10 –
Il Presidente dello Stato rappresenta il Popolo di Sicilia nella sua
unità e sovranità, è Capo dello Stato di Sicilia e
custode delle prerogative autonome dello stesso.
Art. 11 –
Il Presidente dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta
comune ogni otto anni fra i cittadini siciliani di età superiore
a cinquanta anni con la maggioranza di quattro quinti dei suoi
componenti e, dal terzo scrutinio, con la maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Nelle
more dell’elezione del nuovo Presidente dello Stato resta in carica il
precedente.
Se al
cinquantesimo scrutinio nessun candidato ha ottenuto le maggioranze
previste, si indicono elezioni presidenziali a suffragio universale tra
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 12 –
La residenza del Presidente dello Stato è sita nella
città di Monreale.
Art. 13 –
Il Parlamento può, in seduta comune e con la maggioranza di
quattro quinti dei suoi componenti, disporre la destituzione del
Presidente dello Stato per sopravvenuta incapacità, per
infermità, per comportamento indegno e lesivo
dell’onorabilità del Popolo Siciliano, per alto tradimento e
attentato alla Sovranità dello Stato di Sicilia.
In caso
di morte o destituzione del Presidente dello Stato, le sue funzioni
sono provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera dei Pari.
Art. 14 –
Il Presidente dello Stato è irresponsabile per le azioni
compiute nell’esercizio delle sue funzioni; i decreti e le delibere per
le funzioni riservate alla sua discrezione esclusiva, sono sempre
controfirmate dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
In caso
di delibera parlamentare per alto tradimento e attentato alla
Sovranità dello Stato di Sicilia, la competenza giudiziaria del
procedimento è della Camera dei Pari; nelle more del
procedimento il Presidente è comunque destituito dal suo ufficio.
Sezione III
Consiglio
di Governo
Art. 15 –
Il Governo dello Stato è costituito dal Consiglio di Governo,
organo esecutivo dello Stato di Sicilia.
Membri
del Consiglio sono il Gran Cancelliere, Capo dell’Esecutivo, e gli
altri Segretari di Stato.
Il numero
e la materia oggetto di amministrazione delle diverse Segreterie di
Stato, ed eventuali Sottosegreterie, è oggetto di legge del
Parlamento.
Art. 16 –
Ad ogni rinnovo della Camera dei Comuni o se il Governo riceve la
sfiducia della Camera dei Comuni o in caso di dimissioni, morte,
incapacità o altro impedimento del Gran Cancelliere, il
Presidente dello Stato affida a persona di sua fiducia il compito di
formare il nuovo Consiglio di Governo nella qualità di
Cancelliere incaricato.
La Camera
dei Comuni delibera, entro quindici giorni dall’incarico, sulla fiducia
a maggioranza assoluta di voti segreti dei Rappresentanti; ottenuta la
fiducia, il Governo entra in carica fino al decorrere della legislatura
o a fino ad eventuale delibera di sfiducia della Camera dei Comuni.
I Membri
del Consiglio prestano giuramento con le stesse modalità e
contenuti dei Parlamentari.
Art. 17 –
Il Gran Cancelliere, in caso di assenza o impedimento temporaneo,
è sostituito dal Segretario da lui designato.
In caso
di dimissioni, morte, incapacità o altro impedimento di altri
Segretari di Stato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione.
Sezione IV
Altri
organi
Art. 18 –
È istituita in Palermo un’Alta Corte, con sei membri e due
supplenti, oltre il Presidente e il Procuratore Generale, nominati in
pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato Italiano e dello
Stato Siciliano, e scelti fra persone di speciale competenza in materia
giuridica.
L’Alta
Corte vede rinnovati i suoi componenti due ogni cinque anni per una
durata complessiva di venti anni del mandato di ogni giudice, fatte
salve le norme transitorie per le prime nomine.
Il
giudice dell’Alta Corte non è rieleggibile per un secondo
mandato.
Il
Presidente e il Procuratore Generale sono nominati dalla stessa Alta
Corte, il primo tra i membri di nomina parlamentare italiana, il
secondo tra i membri di nomina parlamentare siciliana.
L’onere
finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente tra
la Repubblica Italiana e lo Stato di Sicilia.
Art. 19 –
Il Commissario della Repubblica Italiana è nominato dal Governo
della Repubblica Italiana con mandato quinquennale e rappresenta gli
interessi della Repubblica Italiana in Sicilia.
Art. 20 –
Il Parlamento in seduta comune nomina, all’inizio di ogni legislatura
della Camera dei Comuni, la Deputazione di Sicilia, commissione
permanente di dodici membri, di cui almeno uno eletto tra i
rappresentanti dei Siciliani non residenti nel territorio dello Stato
di Sicilia.
Titolo II
Funzioni degli
organi statali
Sezione I
Funzioni
degli organi legislativi ed enti locali
Art. 21 –
Le due Camere sono convocate dai rispettivi Presidenti in sessione
ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente,
a richiesta del Consiglio di Governo o di almeno, rispettivamente,
venti Rappresentanti o quindici Pari.
Art. 22 –
La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento per mezzo
delle sue due Camere attraverso l’approvazione delle leggi dello Stato
di Sicilia.
L’iniziativa
delle leggi spetta al Governo ed ai Parlamentari fatta salva
l’iniziativa popolare di cui al seguente articolo.
I
progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni competenti delle due
Camere con la partecipazione degli organi tecnici del Governo.
I
regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dal Parlamento sono
emanati dal Governo con Decreto Presidenziale.
Art. 23 –
Le leggi approvate preliminarmente dalla Camera dei Comuni passano alla
Camera dei Pari che può apporre modifiche o non approvare le
leggi proposte; queste poi passano nuovamente alla Camera dei Comuni
che delibera definitivamente sulla legge regionale, anche non tenendo
conto dei deliberati della Camera dei Pari; questa, però,
può porre veto con maggioranza qualificata di cinquanta Pari su
sessanta.
Le leggi
approvate preliminarmente dalla Camera dei Pari passano alla Camera dei
Comuni per la discussione ed approvazione definitiva; le leggi respinte
dalla Camera dei Comuni possono essere sottoposte a referendum popolare
propositivo da parte di una maggioranza qualificata di quaranta Pari su
sessanta.
Le leggi
di iniziativa popolare, proposte da parte di almeno l’un per cento
dell’elettorato attivo, sono discusse ed approvate dal Parlamento
riunito in seduta comune.
Su temi
di particolare complessità tecnica ovvero di particolare urgenza
ovvero in cui necessiti un riordino della legislazione finalizzato ad
una piú netta definizione dell’ordinamento vigente, il
Parlamento, con l’approvazione delle due Camere, può delegare al
Consiglio di Governo l’emanazione di Decreti Legislativi con le stesse
modalità previste dalla normativa costituzionale italiana per
gli analoghi provvedimenti.
Art. 24 –
Le leggi approvate dal Parlamento e i decreti, regolamentari o
legislativi, emanati dal Governo, non sono perfetti se mancanti della
firma del Gran Cancelliere e dei Segretari di Stato competenti per
materia.
Essi sono
promulgati dal Presidente dello Stato decorsi i termini di cui all’art.
44 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato di Sicilia,
pubblicizzata con i piú moderni mezzi di comunicazione
affinché chiunque possa prenderne visione.
Essi
entrano in vigore nello Stato di Sicilia quindici giorni dopo la
pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge
o nel singolo decreto.
Art. 25 –
È istituito il referendum abrogativo, con esclusione delle leggi
riguardanti temi costituzionali e tributari, regolato per legge.
In ogni
anno solare non possono indirsi piú di due referendum; in caso
di un numero maggiore si dà luogo a quelli che hanno raccolto il
maggior numero di sottoscrizioni.
Art. 26 –
I Parlamentari non possono essere perseguiti penalmente per reati
connessi con l’esercizio delle loro funzioni.
La Camera
dei Pari ha funzioni giudiziarie in ordine alla messa in stato di
accusa di membri del Parlamento e del Governo per alto tradimento e
attentato alla Sovranità dello Stato di Sicilia.
Art. 27 –
Il Consiglio di Governo sottopone alla Deputazione di Sicilia per
l’approvazione la nomina dei funzionari governativi preposti alle
relazioni istituzionali con il Governo della Repubblica Italiana, con
l’Unione Europea e di quelli preposti alle relazioni esterne ed alle
relazioni con le comunità siciliane in Italia ed all’estero.
Il
Consiglio di Governo, all’atto dell’insediamento, sottopone per
l’approvazione il programma di politica delle relazioni esterne alla
Deputazione di Sicilia.
In caso
di rigetto, il Consiglio deve riformulare il programma e ripresentarlo
alla Deputazione di Sicilia; questa, nel corso della legislatura,
può presentare una mozione di “censura” al Parlamento per
l’inapplicazione da parte del Governo della politica approvata sulle
relazioni esterne.
La Deputazione di Sicilia, come commissione parlamentare permanente, ha competenza esclusiva sulle riforme istituzionali e sui regolamenti parlamentari; ha competenza di indirizzo sulla ricezione di normative nazionali ed europee e, in genere, sulla produzione legislativa delle due Camere; tiene i rapporti ufficiali con le altre istituzioni parlamentari, nazionali e locali; nomina il Difensore Civico dei Cittadini Siciliani con una maggioranza qualificata di otto Deputati su Dodici; presiede nei termini descritti ai commi precedenti alla politica delle relazioni esterne e delle relazioni con le comunità siciliane in Italia ed all’estero.
Art. 28 –
Il Parlamento Siciliano, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1, ha
la legislazione esclusiva su tutto quanto non disposto diversamente nel
presente Statuto Costituzionale.
Non
può essere revocata la competenza esclusiva se non con una
maggioranza di cinque sesti dei componenti del Parlamento Siciliano e
di quello Italiano sulle seguenti materie:
a)
agricoltura;
b)
industria e commercio;
c)
artigianato;
d)
gestione del territorio;
e)
lavori pubblici;
f)
fonti di energia e miniere;
g)
pesca;
h)
organizzazioni senza scopo di lucro;
i)
turismo;
j)
beni culturali;
k)
regime degli enti locali;
l)
istruzione;
m)
stampa, radio, televisione ed altri mezzi di
comunicazione di massa;
n)
trasporti;
o)
servizi pubblici;
p)
imposte dirette.
Su tali
settori le leggi italiane si disapplicano anche in assenza di esplicita
previsione normativa.
Sono di
competenza legislativa esclusiva dello Stato Italiano i seguenti
settori:
a)
politica estera;
b)
immigrazione;
c)
difesa;
d)
moneta e concorrenza;
e)
organi dello Stato Italiano;
f)
organizzazione amministrativa dello Stato Italiano;
g)
ordine pubblico;
h)
cittadinanza, stato civile e anagrafe;
i)
diritto processuale, penale e privato in materia non
commerciale;
j)
diritti essenziali dei cittadini;
k)
norme generali sull’istruzione;
l)
dogane e protezione dei confini;
m)
pesi e misure;
n)
coordinamento statistico-informatico delle pubbliche
amministrazioni;
o)
diritti sulle opere dell’ingegno.
Art. 29 –
Entro i limiti, stabiliti per legge dello Stato Italiano, dei principi
fondamentali cui si ispira l’ordinamento nazionale, il Parlamento
Siciliano ha la competenza esclusiva sui seguenti settori:
a)
rapporti con le confessioni religiose;
b)
norme organizzative sulla giustizia amministrativa;
c)
previdenza sociale;
d)
tutela dell’ambiente;
e)
disciplina del credito, delle assicurazioni e della
tutela del risparmio;
f)
rapporti dello Stato di Sicilia con l’estero e con
l’Unione Europea;
g)
sicurezza sul lavoro;
h)
professioni;
i)
ricerca;
j)
tutela della salute;
k)
alimentazione;
l)
ordinamento sportivo.
In
mancanza di norme che statuiscano i principi fondamentali dei suddetti
ordinamenti, lo Stato di Sicilia ha sugli stessi la legislazione
esclusiva senza alcuna limitazione.
Le materie delegate dal Parlamento Italiano alle Regioni di cui si compone la Repubblica Italiana sono delegate anche alla competenza del Parlamento di Sicilia.
Art. 30 –
L’ordinamento amministrativo dello Stato di Sicilia è articolato
su due livelli: i Comuni e gli Enti Locali Intermedi; esso è
regolato per legge.
Ogni
previsione del diritto costituzionale italiano riferita alle province
è da intendersi riferita agli Enti Locali Intermedi dello Stato
di Sicilia.
Gli Enti
Locali Intermedi sono:
a)
l’Area Metropolitana di Palermo;
b)
l’Area Metropolitana di Catania;
c)
l’Amministrazione Speciale della Città di
Messina;
d)
i Distretti, nel restante territorio.
Le Aree
Metropolitane, amministrate da un Sindaco Metropolitano eletto
direttamente dal Popolo, e ordinate secondo i rispettivi Statuti,
accentrano i servizi di comune interesse per i Comuni dei rispettivi
territori e garantiscono i servizi dello Stato di Sicilia ai cittadini
per delega dal Governo Siciliano.
L’Amministrazione
Speciale della Città di Messina, regolata per legge regionale,
è amministrata da uno Stratigoto eletto direttamente dal Popolo,
con le medesime funzioni di cui al comma precedente e con funzioni di
generale delega di funzioni da parte del Governo dello Stato di Sicilia
ad eccezione del mantenimento dell’ordine pubblico.
I
Distretti, con Presidente eletto dal Popolo, garantiscono i servizi
dello Stato di Sicilia ai cittadini per delega dal Governo Siciliano ed
accentrano quei servizi per cui i Comuni vorranno liberamente
consorziarsi.
I servizi
per i quali lo Stato di Sicilia non delega le funzioni agli Enti Locali
Intermedi sono erogati con un’articolazione territoriale di norma
coincidente con quella degli Enti Locali Intermedi medesimi e
coordinati da un Intendente di nomina governativa; le funzioni
governative nella città di Messina sono delegate allo
Stratigoto; le funzioni previste dalla normativa nazionale per le
Prefetture sono svolte in Sicilia dalle Intendenze, attraverso i
rispettivi organi addetti agli Affari Interni.
I servizi
che non necessitano di un’articolazione territoriale capillare e le
grandi circoscrizioni giudiziarie sono di
norma ubicati nella Capitale e in tre sedi distaccate nelle
città di Caltanissetta, Catania e Messina.
L’amministrazione
locale dev’essere ispirata al piú ampio decentramento ed al
principio di sussidiarietà, fatti salvi in ogni caso i poteri di
controllo e di coordinamento dello Stato di Sicilia; a tal fine i
Comuni potranno ulteriormente dividersi in Municipalità o
Quartieri o Frazioni o Comunità Insulari, secondo quanto
stabilito per legge.
I Comuni
sono amministrati dal Sindaco eletto direttamente dal Popolo.
Art. 31 –
Il Parlamento di Sicilia può emettere voti, formulare progetti
di competenza degli organi dello Stato Italiano che possano interessare
la Sicilia, e presentarli al Parlamento Italiano.
Art. 32 –
Il Parlamento, nelle sue due Camere, non piú tardi del mese di
dicembre approva il bilancio dello Stato per il successivo prossimo
esercizio, predisposto dal Consiglio di Governo.
All’approvazione
dello stesso Parlamento è pure sottoposto il rendiconto generale
dello Stato.
Art. 33 –
La legislazione dello Stato di Sicilia si ispira ai valori di
libertà, democrazia ed uguaglianza espressi nella Costituzione
della Repubblica Italiana, nonché ai valori specifici della
cultura e dell’identità del Popolo Siciliano.
Lo Stato
tutela con ogni mezzo la famiglia, come società naturale, e ne
favorisce la stabilità e la prosperità.
Lo Stato
favorisce lo sviluppo economico, l’iniziativa privata e l’innovazione
ad ogni livello, combatte le inefficienze, la corruzione e la
criminalità come nemici primi della società; la
legislazione siciliana non potrà condonare alcun abuso sui beni
naturali e culturali che costituiscono valore inalienabile della storia
e dell’identità del Popolo Siciliano.
Lo Stato
tutela le comunità rurali, montane ed insulari; tutela
altresí in modo particolare l’impresa familiare e la piccola
proprietà produttrice di ricchezza.
Lo Stato
tutela la libertà dell’individuo in ogni sua manifestazione
materiale e spirituale, fatte salve le limitazioni per tutto quanto
possa offendere la pubblica moralità.
Lo Stato
riconosce l’importanza della religione nella vita associata, pur nel
rispetto della laicità dello Stato e della netta separazione tra
organizzazioni confessionali e vita pubblica; accorda a tutti i culti
pari tutela giuridica ed economica per l’esercizio della loro
attività spirituale con le uniche limitazioni derivanti dalle
esigenze di tutela dell’ordine pubblico e del buon costume.
Lo Stato
ispira la propria legislazione e la propria amministrazione ai principi
di democrazia, trasparenza e funzionalità.
Lo Stato
combatte ogni forma di discriminazione fondata su sesso, lingua,
religione, razza, censo o altra condizione personale e sociale dei suoi
cittadini che non abbia motivazione logica o economica e si pone
l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini parità di
opportunità; individua e rimuove gli ostacoli ad una piena
uguaglianza e promuove iniziative contro specifici abusi.
Sezione II
Funzioni
degli organi esecutivi
Art. 34 –
Il Presidente dello Stato esercita le funzioni di rappresentanza dello
Stato di Sicilia; appone la firma ai decreti che esprimono i deliberati
collegiali del Consiglio di Governo alle cui riunioni ha diritto di
partecipare.
Art. 35 –
Il Gran Cancelliere e il Consiglio di Governo, oltre alle funzioni
previste nel presente Statuto Costituzionale, svolgono in Sicilia le
funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie regolate
per legge per le quali non sia prescritto l’esercizio da parte degli
enti locali.
Su tutte
le materie la cui competenza legislativa ed esecutiva spetti allo Stato
Italiano, ad eccezione della difesa e della magistratura, gli stessi
organi svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive
del Governo della Repubblica Italiana.
I
Segretari di Stato sono responsabili di tutte le loro funzioni di
fronte al Parlamento.
Il
Governo dello Stato di Sicilia esercita le funzioni di programmazione,
di erogazione di spesa pubblica, di coordinamento e di controllo,
demandando di norma la gestione dei servizi agli enti locali ed agli
enti pubblici funzionali.
Art. 36 –
La gestione del Governo è collegiale sotto l’indirizzo e il
coordinamento del Gran Cancelliere.
Egli
è il Capo del Governo e rappresenta in Sicilia il Governo della
Repubblica Italiana, il quale può, tuttavia, inviare
temporaneamente propri commissari per l’esplicazione di singole
funzioni.
Col rango
di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo
nelle materie che interessano la Sicilia; per tale funzione può
delegare un Segretario di Stato permanentemente deputato a tale
ufficio, il quale deve attenersi alle direttive ricevute dallo stesso.
Art. 37 –
Lo Stato di Sicilia ha diritto di partecipare con un suo
rappresentante, nominato dal suo Governo, alla formazione delle tariffe
ferroviarie dello Stato Italiano ed alla istituzione e regolamentazione
dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi
ed aerei, che possono comunque interessare la Sicilia.
Lo Stato
di Sicilia ha diritto, con le modalità di cui al precedente
comma, di partecipare a tutte le decisioni in materia tariffaria da
parte del Governo della Repubblica Italiana che possano interessare la
Sicilia.
Fino a
che i trattati europei non prevedano la possibilità di
un’adesione separata della Sicilia all’Unione, le delegazioni italiane
allo stesso dovranno vedere presente sempre un rappresentante del
Governo Siciliano, il quale disporrà di veto sul voto italiano
su tutte le materie la cui competenza sia dello Stato di Sicilia ai
sensi del presente Statuto Costituzionale.
Lo Stato
di Sicilia ha diritto di istituire proprie compagnie di trasporto di
bandiera.
Art. 38 –
Lo Stato di Sicilia, che trova nello Stato Italiano ogni forma di
rappresentanza diplomatica e consolare con l’estero, ha diritto di
tenere proprie delegazioni che lo rappresentino, per finalità di
incentivazione dei rapporti commerciali e culturali, in modo permanente
presso paesi esteri o sue circoscrizioni territoriali autonome; lo
stesso può, se non in contrasto con la politica estera dello
Stato Italiano, promuovere accordi e intese anche di natura politica.
Lo Stato
di Sicilia ha la facoltà di aderire all’Unione Europea come
stato a sé, previo parere favorevole del Parlamento della
Repubblica Italiana e modifica dei relativi trattati internazionali;
tale adesione separata in ogni caso non comporterebbe
personalità giuridica di diritto internazionale al di fuori
delle materie di competenza dell’Unione Europea e, in ogni caso, non
sarebbe estensibile alla partecipazione separata al Consiglio Europeo.
Art. 39 –
Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Governo dello Stato a
mezzo della polizia siciliana, quale corpo autonomo la cui
regolamentazione sarebbe ordinata dal Parlamento Italiano in maniera
omogenea all’analogo corpo di polizia italiana.
Il
Governo della Repubblica Italiana ha diritto, tuttavia, di mantenere in
Sicilia un corpo armato preposto al mantenimento dell’ordine pubblico e
coordinato con la polizia siciliana.
Il Gran
Cancelliere può chiedere l’impiego delle forze armate della
Repubblica Italiana.
Il
Governo dello Stato potrà altresí organizzare corpi
speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi
ed interessi o corpi di polizia tributaria.
Art. 40 –
Il Governo della Repubblica Italiana tiene in Sicilia un Comando di
Regione Militare per ciascuna delle sue forze armate.
Art. 41 – Il Governo dello Stato provvede alle esigenze amministrative della Giustizia in Sicilia per mezzo di apposita Segreteria di Stato.
Sezione III
Funzioni degli
organi giurisdizionali
Art. 42 –
È istituito in Palermo il Consiglio di Stato di Sicilia, con le
medesime funzioni del Consiglio di Stato per la Repubblica Italiana,
limitatamente all’ambito dell’ordinamento giuridico pubblico siciliano;
sono istituiti in Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina i Tribunali
Amministrativi Locali con le medesime funzioni previste dalla normativa
nazionale per i Tribunali Amministrativi Regionali.
Sono
altresí istituite in Palermo sezioni della Corte di Cassazione e
della Corte dei Conti con funzioni identiche a quelle degli organi
giurisdizionali centrali.
I ricorsi
amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti
amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente dello Stato,
sentito il Consiglio di Stato di Sicilia.
Art. 43 –
Il Presidente dello Stato ha diritto esclusivo di concedere la Grazia
nei confronti dei cittadini siciliani.
Art. 44 –
L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità e sulla
conformità allo Statuto Costituzionale:
a)
delle leggi emanate dal Parlamento di Sicilia;
b)
delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Repubblica
Italiana, ai fini dell’efficacia dei medesimi entro i confini dello
Stato di Sicilia.
I giudizi
davanti all’Alta Corte sono promossi dal Commissario della Repubblica
Italiana.
L’Alta
Corte, fatto salvo il disposto del secondo comma dell’art. 26, giudica
pure i reati compiuti dai membri del Governo nell’esercizio delle loro
funzioni, messi in stato d’accusa dal Parlamento.
Art. 45 –
La modifica dello Statuto Costituzionale, oltre a quanto previsto
ordinariamente per le leggi costituzionali, necessita anche di una
approvazione del Parlamento Siciliano a maggioranza qualificata di due
terzi.
Non
possono essere oggetto di modifica il rapporto confederale tra i due
Stati, né il presente articolo, né tutto quanto possa
limitare in modo sostanziale la sovranità interna dello Stato di
Sicilia delineata nel presente Statuto Costituzionale.
Art. 46 –
Le leggi del Parlamento sono inviate entro tre giorni dall’approvazione
al Commissario della Repubblica, che entro i successivi cinque giorni
può impugnarle ai sensi del secondo comma dell’art. 44 del
presente Statuto Costituzionale.
L’Alta
Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle
medesime.
Decorsi
otto giorni, senza che al Gran Cancelliere sia pervenuta copia
dell’impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dall’impugnazione, senza
che al Gran Cancelliere sia pervenuta sentenza di annullamento, le
leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale dello Stato di Sicilia.
Il Gran Cancelliere, anche su voto di una Camera o del Parlamento, ed il Commissario della Repubblica Italiana possono impugnare per incostituzionalità ai sensi del primo comma dell’art. 44 le leggi ed i regolamenti dello Stato Italiano entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Titolo III
Patrimonio
e finanza
Art. 47 –
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti in
Sicilia, sono assegnati allo Stato di Sicilia, eccetto quelli che
interessano la difesa della Repubblica Italiana.
Art. 48 –
Sono altresí assegnati allo Stato di Sicilia e costituiscono il
suo patrimonio i beni dello Stato Italiano oggi esistenti nel
territorio siciliano e che non sono della specie di quelli indicati
nell’articolo precedente.
Fanno
parte del patrimonio indisponibile dello Stato di Sicilia: le foreste
che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio
forestale dello Stato in Sicilia; le miniere, le cave e le torbiere,
quando la disponibilità è sottratta al proprietario del
fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico ed
artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo
della Sicilia; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici dello
Stato coi loro arredi egli altri beni destinati ad un pubblico servizio
dello Stato di Sicilia.
Art. 49 –
I beni immobili, che si trovano in Sicilia e che non sono
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato di
Sicilia.
Art. 50 –
Gli impegni già assunti dalla Repubblica Italiana verso enti
aventi sede in Sicilia sono mantenuti con adeguamento al valore della
moneta all’epoca del pagamento.
Art. 51 –
Il fabbisogno finanziario dello Stato di Sicilia si provvede con i
redditi patrimoniali dello stesso e a mezzo dei tributi deliberati
dallo stesso.
L’imposizione
diretta sul reddito è destinata a finanziare lo Stato di
Sicilia; le altre imposizioni dirette, nonché gli altri tributi
deliberati dal Parlamento sono destinati a finanziare gli enti locali.
Art. 52 –
La Repubblica Italiana non può deliberare l’istituzione di
imposte dirette aventi efficacia nel territorio siciliano.
Per le
imprese che hanno la sede centrale fuori dal territorio siciliano, ma
che in esso hanno stabilimenti, impianti e rami d’azienda,
nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito o
di altra base imponibile da attribuire agli stabilimenti, impianti e
rami d’azienda medesimi.
L’imposta,
relativa a detta quota, compete allo Stato di Sicilia, viene
determinata secondo la sua legislazione ed è riscossa dagli
organi di riscossione dello Stato medesimo.
Art. 53 –
La Repubblica Italiana verserà annualmente allo Stato di
Sicilia, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da
impiegarsi in base ad un piano economico per la esecuzione di
investimenti pubblici.
Questa
somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi medi
pro capite in Sicilia rispetto alla media nazionale.
Si
procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione
con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente
computo.
Nel caso
in cui i redditi medi pro capite siciliani dovessero superare quelli
medi nazionali, la somma sarà versata in maniera simmetrica e
divisa per cinque dallo Stato di Sicilia alla Repubblica Italiana per
la realizzazione di investimenti pubblici nelle aree economicamente
piú svantaggiate dell’Italia.
Art. 54 –
L’imposizione indiretta sulle fabbricazioni, i monopoli di Stato e i
giochi e scommesse sono riservati alla competenza della Repubblica
Italiana.
L’imposizione
indiretta sugli scambi, fatti salvi gli accordi in sede di istituzioni
europee, è regolata da norma nazionale benché il gettito
sia di competenza dello Stato di Sicilia.
Le accise
sui prodotti derivati dagli idrocarburi sono di competenza esclusiva
dello Stato di Sicilia.
Art. 55 –
Ferma restando la competenza italiana ed europea sul regime doganale,
le tariffe doganali, per quanto interessa la Sicilia, non possono
essere deliberate senza la partecipazione alle istituzioni europee
competenti di rappresentante dello Stato di Sicilia con diritto di veto
sul voto espresso dallo Stato Italiano.
I
proventi doganali riscossi alle frontiere doganali dell’Unione
Economica e Monetaria che siano anche confini del territorio su cui si
esercita la sovranità dello Stato di Sicilia sono di competenza
dello stesso, fatte salve le deduzioni di quote destinate a finanziare
le istituzioni europee secondo le normative europee vigenti.
Art. 56 –
È istituita una banca centrale pubblica, autonoma dalle
istituzioni politiche, aderente al Sistema Europeo delle Banche
Centrali, per la vigilanza sul credito e sull’intermediazione
finanziaria svolta da tutte le istituzioni aventi in Sicilia la loro
sede legale.
Tale
banca centrale pubblica assorbirà gli uffici periferici della
Banca d’Italia in Sicilia e parteciperà, all’interno del Sistema
Europeo delle Banche Centrali, alla definizione ed esecuzione della
politica monetaria ed alla gestione delle riserve auree e valutarie
derivanti dalle transazioni esterne al pari degli istituti di emissione
degli Stati membri dell’Unione aderenti all’Unione Economica e
Monetaria.
Art. 57 –
È data facoltà al Parlamento di istituire una zona franca
o un punto franco o un porto franco limitatamente all’Amministrazione
Speciale della Città di Messina.
Art. 58 –
Il Governo dello Stato ha facoltà di emettere prestiti interni e
di disciplinare, su delega del Parlamento, il comparto dell’emissione
di titoli del debito pubblico.
È istituito in Sicilia un mercato finanziario istituzionale, la Borsa Valori, sotto la vigilanza di apposita autorità indipendente, per la contrattazione di titoli pubblici e privati.
Disposizioni
transitorie
Art. 59 –
L’attuale Presidente della Regione indirà le elezioni della
Camera dei Comuni e della Camera dei Pari entro tre mesi dalla
promulgazione del presente Statuto Costituzionale.
Entro lo
stesso periodo il Governo della Repubblica e della Regione Siciliana
provvedono alla nomina dell’Alta Corte, secondo regolamento istitutivo
emanato dalla Giunta Regionale di Governo in carica.
Le prime
elezioni della Camera dei Comuni si tengono con legge uninominale a
doppio turno per sessanta Rappresentanti e proporzionale senza scorporo
a collegio unico per trenta Rappresentanti, giusta legge approvata
dall’Assemblea Regionale Siciliana in carica; la medesima Assemblea
determina la legge provvisoria di elezione dei Pari elettivi.
All’atto
dell’insediamento del Parlamento di Sicilia cessa la Regione Siciliana
ed i suoi organi; i relativi rapporti giuridici in essere sono
trasferiti allo Stato di Sicilia.
Art. 60 –
Le due Camere elette, in seduta comune, provvedono subito dopo
l’insediamento alla prima costituzione dei membri permanenti della
Camera dei Pari.
Entro 60
giorni dalla completa formazione del Parlamento, lo stesso provvede
all’elezione del Presidente dello Stato; nelle more della sua elezione
le funzioni sono esercitate dal Presidente della Camera dei Pari, quale
Capo Provvisorio dello Stato.
Nelle
more della costituzione del primo Consiglio di governo, le sue
funzioni, per l’ordinaria amministrazione, sono provvisoriamente
esercitate dalla cessata Giunta Regionale di Governo, nella
qualità di Giunta Provvisoria di Governo dello Stato, presieduta
dal Capo Provvisorio del Governo di Sicilia, nella persona del cessato
Presidente della Regione.
Le norme
di applicazione dello Statuto Costituzionale sono deliberate con
Decreto del Presidente della Repubblica entro cinque anni dalla
promulgazione dello stesso, su apposita relazione di Commissione
composta per metà da rappresentanti del Governo Italiano e per
metà da rappresentanti del Governo Siciliano; dopo tale termine
è data facoltà allo Stato di Sicilia di deliberare su
tale materia in maniera unilaterale, ferma restando la competenza
giurisdizionale dell’Alta Corte per le eventuali controversie da
ciò derivanti.
Le norme di applicazione possono a loro volta disporre anche un’esecuzione graduale delle stesse ma in ogni caso non a tempo indeterminato
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